La Costituzione della Repubblica Italiana | |
Parte seconda TITOLO
V[19] (con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001) Art. 120[26] La Regione non puō istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nč adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nč limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo puō sostituirsi a organi delle Regioni, delle Cittā metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumitā e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unitā giuridica o dell'unitā economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietā e del principio di leale collaborazione. |