6-10-2008
(Immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)
1. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 4, se del caso corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. In caso di reimmatricolazione di veicoli già
iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d’ufficio o a
richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano
demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla
rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente, di poter ottenere, a proprie
spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate al momento
della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di
formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti al modello comunitario.
I veicoli provenienti dall’estero possono conservare le targhe d’origine. In
questo caso detti veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione che
riporti il numero della targa originale rilasciata, con le modalità stabilite
dal decreto di cui al comma 4 dagli Uffici della Motorizzazione
Civile.
3. L’iscrizione di un veicolo in uno dei
registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di
identificazione recante la lettera «H» (historicum) da affiancare alla
targa posteriore del veicolo. Al fine di consentire alle forze dell’ordine di
verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge
garantisce anche in materia fiscale, tale targa supplementare, contraddistinta
dalla lettera «H» (historicum), riporta gli estremi di immatricolazione e
del certificato di attestazione di interesse storico e collezionistico
rilasciato dalle associazioni.
4. Le associazioni
producono le targhe e la carta di circolazione di cui al comma 2 e la targa di
identificazione di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della
carta di circolazione, nonché le procedure per l’annotazione dei veicoli di cui
al comma 1 nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
5. I veicoli di cui ai
commi 1 e 2, devono essere iscritti al PRA entro il termine di sessanta giorni
dalla data della immatricolazione o reimmatricolazione, su presentazione di
idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli radiati d’ufficio, della
ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell’articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.