6-10-2008

Senato della Repubblica


Art. 8.

(Immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

    1. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 4, se del caso corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al comma 3 dello stesso articolo.

    2. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d’ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente, di poter ottenere, a proprie spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate al momento della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti al modello comunitario. I veicoli provenienti dall’estero possono conservare le targhe d’origine. In questo caso detti veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione che riporti il numero della targa originale rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4 dagli Uffici della Motorizzazione Civile.
    3. L’iscrizione di un veicolo in uno dei registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» (historicum) da affiancare alla targa posteriore del veicolo. Al fine di consentire alle forze dell’ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, tale targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (historicum), riporta gli estremi di immatricolazione e del certificato di attestazione di interesse storico e collezionistico rilasciato dalle associazioni.
    4. Le associazioni producono le targhe e la carta di circolazione di cui al comma 2 e la targa di identificazione di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione, nonché le procedure per l’annotazione dei veicoli di cui al comma 1 nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
    5. I veicoli di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritti al PRA entro il termine di sessanta giorni dalla data della immatricolazione o reimmatricolazione, su presentazione di idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli radiati d’ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell’articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

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